L’art. 121 dice ora (in grassetto le parti di nuova introduzione):
“Art. 121.
(Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti) Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. “
Preliminarmente dobbiamo osservare che il testo riformato non corregge un grave errore di scrittura (grassetto nostro): “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono (…)”. La frase in grassetto e tra virgole è una relativa non restrittiva, il cui significato è: nessun atto del processo richiede forme determinate. Per rendere il significato corretto sarebbe stata invece necessaria una frase relativa restrittiva, cioè senza le virgole: “Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate”.
Giovanni Acerboni
Linguista, consulente e formatore di scrittura
Maria Roberta Perugini
Avvocata, diritto e nuove tecnologie – Studio legale MRPerugini – Co-founder IUSINTECH