Organismo di Vigilanza: ruolo privacy e conseguenze pratiche per gli enti
Il Garante nega qualsiasi ruolo privacy all’OdV ma dichiara i relativi membri “incaricati” dell’ente: quali le conseguenze per gli enti?
Il Garante nega qualsiasi ruolo privacy all’OdV ma dichiara i relativi membri “incaricati” dell’ente: quali le conseguenze per gli enti?
La nota affronta il tema delle condizioni di validità del consenso raccolto nel vigore del Codice Privacy quale base giuridica del trattamento che perdura oltre il 25 maggio 2018: in pratica, il consenso raccolto correttamente secondo le prescrizioni del Codice Privacy si può considerare valido anche sotto il regime del GDPR, e pertanto costituisce idonea base giuridica del trattamento senza bisogno di raccoglierne uno nuovo?
L’articolo affronta il tema dell’individuazione del ruolo assunto nel contesto del trattamento di dati personali dagli organismi deputati a funzioni di vigilanza e controllo, quali l’OdV e il collegio sindacale, e delle connesse responsabilità e adempimenti. Una notazione a parte è dedicata allo specifico organismo di vigilanza istituito dal GDPR: il Data Protection Officer (DPO).
Pubblichiamo le slides della relazione all’incontro